DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 5 febbraio 2007, n. 165
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 18 MWe, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Ba) alla località "Piana Padula", ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 387 del 29.12.2003. Istanza presentata dalla Società Energia Minervino spa con sede legale in Roma.

Il giorno 5 febbraio 2007, in Bari, nella sede del Settore



Premesso che:

- con la Legge n.241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi della legge n.10 del 09.01.1991 art. 1 e come ribadito nel comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 716 del 31.05.2005 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Alla luce delle suindicate premesse
Tenuto conto:

1. che la Soc. ENERGIA MINERVINO S.p.A. con sede legale in Roma, alla Via del Tritone, 169, di seguito indicata Società, a firma del suo Legale Rappresentante, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, ha presentato istanza acquisita agli atti del Settore Industria ed Energia al prot.n.9444 del 25/10/2004 per il rilascio di una Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica composta da n. 60 aerogeneratori di potenza totale pari a 120 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Piana Padula" del Comune di Minervino Murge (BA);

2. che con nota prot. N. 38/10431del 03/12/2004 è stata indetta per il giorno 16/12/2004 da parte del Dirigente del Settore Industria ed Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico tramite il responsabile del procedimento la 1a Conferenza dei servizi ai sensi della L.241/1990, al fine di raccogliere i pareri necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

3. che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/12/2004 veniva aggiornata a data da destinarsi.

4. che la Società, con nota del 24/08/2005, ha adeguato la propria richiesta di autorizzazione alle disposizioni previste nella Delibera di Giunta Regionale n.716/2005, inviando l'Atto di impegno previsto all'art.4.1.3, lettera h dell'Allegato A della Delibera G.R. n.716/05 e la ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia prevista all'art.4.1.3, lettera k dell'Allegato A della Delibera G.R. n.716/05.

5. che con nota prot. N. 38/6772 del 21/06/2006 è stata indetta per il giorno 05/07/2006 da parte del Dirigente del Settore Industria ed Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico la 2a Conferenza dei servizi;
6. che il giorno 05/07/2006 si è tenuta la 2a Conferenza dei Servizi, nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
a. Nulla-osta del Settore Foreste dell'Assessorato Risorse Agroalimentari della Regione Puglia espresso con nota del 11.01.2006, n.prot.2418/2005;
b. Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato Ambiente della Regione Puglia n°139 del 12 aprile 2005, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione di n. 25 aerogeneratori sui 60 proposti.
c. Parere favorevole della ASL BAT1 con nota del 09.06.06, prot. n. 354, previa corresponsione dei diritti sanitari;
d. Parere favorevole allo schema di collegamento elettrico espresso dalla Società TERNA S.p.A. con nota del 9.3.2006 prot. n. 2213;
e. Nulla-osta con prescrizioni dell'Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale Ufficio Demanio dell'11.1.06, n.prot.16 con la prescrizione di attenersi, per quanto riguarda gli aspetti operativi e di sicurezza del volo, alle disposizioni impartite da STAMADIFESA con la Direttiva n.146/394/4422 del 09/08/2000;
f. Nota dell'ENAC del 14.12.2004, n.prot.3106 con cui è richiesta una documentazione integrativa alla Società Energia Minervino S.p.A. e relativa nota di risposta del 16.09.2005, con cui la Società trasmette all'ENAC la documentazione richiesta;
g. Autorizzazione Paesaggistica n.07/2005 rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Ambiente del Comune di Minervino Murge in data 29/12/2005, n.prot. 12790;
h. Nulla-osta con prescrizioni del Settore Gestione Patrimonio, Manutenzione e Servizi del Comune di Andria del 06.06.2006, n.prot. 4535, subordinato alla presentazione della copia del provvedimento di approvazione del progetto ex D.legvo 387/03, alla stipula di polizza fidejussoria fino al ripristino delle sedi stradali, nonché all'invio di una copia del progetto definitivo.
i. Nulla-osta del Servizio Tributi della Provincia di Bari del 28.11.05 n.prot.44441, con determinazione del canone per l'occupazione temporanea delle strade provinciali necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto interrato di progetto;
j. Nulla-osta provvisorio del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Puglia e Basilicata del 02.03.06, n.prot. 1633;
k. Nulla-osta con prescrizioni del Comando di Reclutamento e Forze di Completamento Puglia del 9.2.06, n.prot.6369, subordinato all'effettuazione da parte della Società degli interventi di bonifica dell'area e previa comunicazione al Comando dell'avvenuta effettuazione degli stessi.
l. Nulla-osta del Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto del 12.1.06, prot. n. 98297;
m. Nulla-osta dell'Autorità di Bacino Puglia del 12.9.05 prot. n.2724;
n. Nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del 30.9.05 n.8185;
o. Nulla-osta all' Autorizzazione Paesaggistica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del 23.12.05 n.prot.33;
p. Parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 17.10.05 prot. n. 16529, subordinato alla verifica da parte della Società dell'interesse archeologico dell'area, mediante redazione della carta del rischio.
q. Nulla-osta del Settore Riforma Fondiaria dell'Assessorato Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, espresso con nota del 26.10.2005, n.prot.5745, all'occupazione di strade intestate alla Regione Puglia - Settore Riforma Fondiaria necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto interrato di progetto;
r. Nota dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia del 02.09.2003 e del 03.01.2005 con cui si certifica che l'area di progetto non è gravata da usi civici.

La Conferenza ha concluso le procedure amministrative con esito positivo per quanto attiene alle 9 pale ricadenti fuori dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia delle 25 risultati compatibili con prescrizioni dal Comitato VIA, per una potenza complessiva di 18 MW, ed ha rinviato a data da definire la Conferenza dei servizi per la parte di progetto inerente le restanti 16 pale ricadenti all'interno del Parco.

7. che la Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria ed Energia con nota Prot.n. 38/9621 del 14/08/2006, in riferimento alla Conferenza di servizi conclusiva, ha invitato gli Enti ancora inadempienti a rilasciare i pareri di competenza;

8. che la Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria ed Energia con nota Prot.n. 38/020 del 08/09/2006 ha notificato il verbale conclusivo della Conferenza del 05 luglio 2006 ai partecipanti, come da procedura prevista dalla Legge 241/90.

9. che nei giorni successivi alla notifica del verbale di chiusura del procedimento, trasmesso agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni prot.n.9285 del 05/10/2006 dell'ARPA Puglia, subordinato all'acquisizione da parte della Società, prima dell'inizio dei lavori, degli elaborati tecnici previsti dal Regolamento Regionale 23/06/2006, n.9 - art.10, comma III, punto d) "Rumori e vibrazioni" aggiornati con l'indicazione dei n.9 aerogeneratori autorizzati.


Considerato:

10. che con delibera di Giunta regionale n. 1747 del 30.11.2005 è stato approvato lo Schema di Convenzione previsto al punto 4.6.1 dell'Allegato A della D.G.R. n. 716/05;

11. che con nota del 20/09/2006 la Società ha trasmesso alla Regione Puglia - Assessorato Sviluppo economico - Settore Industria ed Energia - n.2 copie del progetto definitivo adeguato alle modifiche ed alle prescrizioni espresse dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi;

12. che è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e la Società, repertorio n. 7632 del 18/10/2006, con allegate le polizze fideiussorie previste al dal 4.6.2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 716/05;
13. che è stato sottoscritto l'Atto d'Impegno tra la Regione Puglia, il Comune di Minervino Murge e la Società repertorio n. 7801 del 19/12/2006.

Ritenuto, sulla base di quanto riportato in narrativa e di quanto riferito nella relazione istruttoria dell' 05/02/2007 n. rep. 165 redatta dal responsabile unico del procedimento arch. Carlo Latrofa, di rilasciare alla Soc. ENERGIA MINERVINO S.p.A. con sede legale in Roma, alla Via del Tritone, 169, l' Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 18 MW, composto da n. 9 aerogeneratori di potenza pari a 2 MW cadauno, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Piana Padula" nel Comune di Minervino Murge (Ba), ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 716 del 31.5.2005.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.


IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1550 del 13 ottobre 2006.


DETERMINA


ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.


ART. 2)

Di rilasciare alla Soc. Energia Minervino S.p.A. con sede legale in Roma, alla Via del Tritone, 169, Partita IVA 06642571001, di seguito indicata Società, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 716 del 31.5.2005, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 9 aerogeneratori da 2 MWe ognuno, per una potenza elettrica complessiva di 18 MWe, da realizzare in località "Piana Padula" nel Comune di Minervino Murge (Ba) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili costituite da:
- elettrodotto a 30 kV a doppia terna in cavo sotterraneo di collegamento dell'impianto di produzione fino alla Stazione Elettrica di interconnessione della società Terna S.p.A.;
- Stazione Elettrica 30/150 kV che permette l'immissione nella rete di Alta tensione della potenza prodotta dall'impianto;
- tratto di linea aerea che collega la suddetta Stazione alla Stazione di rete di Andria;
- stallo a 150 kV nella Stazione Elettrica di interconnessione di Andria,

a condizione che la stessa Autorizzazione ottemperi a tutte le prescrizioni poste dagli enti di cui alle precedenti lettere b), e), h), k) p), ed al precedente punto 9).


ART. 3)

L'osservanza delle succitate prescrizioni dovrà essere comunicata a questo Ufficio entro un termine di trenta giorni dalla data di avvenuta ottemperanza delle stesse da parte della Società, onde consentire le relative verifiche da parte di codesto Ufficio; la mancata osservanza del presente articolo comporterà la decadenza dell'Autorizzazione Unica.


ART. 4)

La ditta dovrà dare inizio ai lavori entro un anno dal rilascio della presente Autorizzazione Unica e dovrà terminarli entro il termine previsto nel progetto definitivo. I termini di inizio ed ultimazione dei lavori potranno essere prorogati per un termine massimo di anni uno nel caso di comprovate cause di forza maggiore. Di stabilire che la presente autorizzazione unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove dalla prima scadenza , su semplice richiesta della Ditta.


ART. 5)

Di stabilire che il controllo e la osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto nonché il monitoraggio e la regolare esecuzione delle opere è effettuato dalla Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica - e, per quanto di competenza, del Comune di Minervino Murge, del Dipartimento Provincia di Bari ARPA Puglia, della ASL BAT/1 ed dello SPESAL. Sono a carico della ditta la fornitura temporanea dei mezzi e degli strumenti necessari per effettuare i controlli.


ART. 6)

Di consentire l'accesso al cantiere di un funzionario tecnico della Regione - Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, incaricato di accertare l'osservanza delle prescrizioni poste in sede di espressione di parere dagli enti sopra indicati, nonché lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato, in presenza di tecnici delegati dal proponente, e si obbliga a fornire a richiesta ogni informazione e documentazione.


ART. 7)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.


ART. 8)

Le predette opere dovranno essere realizzate nei siti indicati negli allegati cartografici del Progetto Definitivo che costituiscono parte integrante del presente atto, salvo la possibilità realizzare progetti di variante previa acquisizione dell'Autorizzazione del Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica.


ART. 9)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, sono obbligati altresì,
1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 1550/06:
• a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
• a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico.

2. a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

3. a depositare presso il Genio Civile di Bari, laddove previsto dalla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

5. La ditta deve rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di regolarità contributiva ed assicurativa dei dipendenti ed in materia di urbanistica ed edilizia (D. Lgs. N. 387/03, 494/96, DPR 380/2001 e s.m.i.).

6. La Ditta dovrà nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui all'art. 5, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori.

7. in caso cessione, a chiedere la voltura dell'Autorizzazione Unica.


ART. 10)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP al fine di stabilire i termini della presente autorizzazione;


ART. 11)

Di notificare la presente Determinazione, corredata del Progetto Definitivo, alla Società istante a cura del Settore Industria, industria energetica -Ufficio industria energetica;


ART. 12)

Il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in duplice originale, di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente di Settore
Avv. Davide F. Pellegrino

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