Con Deliberazione n.304 del 14 marzo 2006 (pubblicata sul B.U.R.P. n.41 del 30/03/2006) la Giunta Regionale ha fissato i termini e le modalità del procedimento amministrativo della valutazione di incidenza ambientale prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale per le aree ricadenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nei proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC).

Con Deliberazione n.304 del 14 marzo 2006 (pubblicata sul B.U.R.P. n.41 del 30/03/2006) la Giunta Regionale ha fissato i termini e le modalità del procedimento amministrativo della valutazione di incidenza ambientale prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale per le aree ricadenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nei proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC). 

E’ stato chiarito – se ancora se ne sentiva il bisogno – che la valutazione di incidenza ambientale deve essere richiesta per tutti i “piani di settore, urbanistici e territoriali e progetti”.In merito il provvedimento si segnala per aver definitivamente stabilito che la valutazione deve avvenire congiuntamente con gli altri piani e progetti limitrofi. Esemplificativamente può dirsi perciò che la valutazione di un piano di lottizzazione (o un altro strumento urbanistico) non può e non deve essere valutato singolarmente, ma congiuntamente agli altri piani già approvati o che potranno essere approvati nella stessa zona.

Com’era auspicabile, è stato anche previsto che la valutazione dell’incidenza debba riguardare non solo l’intervento o il piano nella fase finale (cioè dopo la sua completa realizzazione), ma anche la sua fase esecutiva ovvero durante la cantierizzazione; in esso infatti si parla di incidenza diretta e indiretta fra gli elementi del piano e le caratteristiche del sito.

Maggiore chiarezza invece avrebbe meritato la previsione di valutare le incidenze sugli habitat e sulle specie protette di interventi ricadenti all’esterno del sito. In sostanza bene avrebbe fatto la Giunta Regionale a specificare l’obbligo di valutazione dell’incidenza ambientale anche per piani o interventi che, seppur non ricadenti nelle ZPS o nei pSIC, siano localizzati in aree funzionalmente connesse con tali siti.Il provvedimento poi prevede dettagliatamente i termini e la scansione del procedimento amministrativo relativo alla valutazione di incidenza ambientale e le sue interazioni con i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA vera e propria.In merito si rinvia più ampiamente al testo disponibile sul sito della Regione Puglia o sul B.U.R.P. 

Per lo meno dal 2003 si attendeva un provvedimento di questo genere che chiarisse e ponesse fine ai dubbi e le incertezze di quanti, approfittando della complessità della materia, si sottraevano deliberatamente agli obblighi previsti anche dalla normativa comunitaria di settore.Adesso, da subito, bisogna procedere alla redazione dei piani di gestione per le ZPS e i pSIC e alla isitituzione dei relativi enti di gestione affinché Rete Natura2000 non rappresenti solo un limite per le popolazioni.