Dal 18 ottobre 2006 in tutte le ZPS ed i SIC vigono le misure di salvaguardia ed i divieti prescritti dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991
Un invito al Presidente della Regione Puglia a vigilare e ad ottemperare  alle  misure previste e ad agire al fine di emanare al più presto le “misure di conservazione” per le ZPS e le “misure di salvaguardia” dei SIC.

Riceviamo da Associazione Verdi Ambiente e Società ONLUS e pubblichiamo l'invito al Presidente della Regione Puglia a vigilare e ad ottemperare  alle  misure previste e ad agire al fine di emanare al più presto le “misure di conservazione” per le ZPS e le “misure di salvaguardia” dei SIC visto che dal 18 ottobre 2006 in tutte le ZPS ed i SIC vigono le misure di salvaguardia ed i divieti prescritti dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991


Al Presidente della Giunta Regionale della Puglia                   
On. Nichi Vendola
Lungomare Nazario Sauro n. 23 – 70100 - Bari

p. c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna n. 370 – 00187 - Roma


PROT. N. 288/PAR


Oggetto – Mancata conversione in legge del Decreto-Legge n. 251 del 16 agosto 2006.

La scrivente Associazione Verdi Ambiente e Società ONLUS, associazione nazionale di protezione ambientale  riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.3.1994 (G.U. n. 225 del 23.9.1994) nella persona del suo Legale Rappresentante Guido Pollice, fa presente che il Decreto Legge n. 251 del 16/8/2006 non è stato convertito dal Parlamento entro il 17/10/2006 e quindi ritorna ad essere vigente la deliberazione del 2.12.1996 del Comitato per le Aree Naturali Protette (G.U. n. 139 del 17.6.1997) che adottava una nuova classificazione delle aree naturali protette in cui includeva anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate a conclusione dell’iter relativo ad ogni proposto Sito d’Importanza Comunitaria (SIC).
La deliberazione del 2.12.1996 era stata annullata con Decreto Ministeriale emanato in data 25.3.2005 dall’allora Ministro On. Altero Matteoli, di cui è stata disposta la sospensione con ordinanza n. 6856 del 24.11.2005 della Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio, in accoglimento del ricorso presentato dalla scrivente associazione Verdi Ambiente e Società: il provvedimento di sospensione è stato poi confermato da tre ordinanze dal Consiglio di Stato del 14.2.2006.
Ne deriva che dal 18 ottobre 2006 in tutte le ZPS ed i SIC vigono le misure di salvaguardia ed i divieti prescritti dagli artt. 6 ed 11 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, come ribadito anche dallo stesso Ministero dell’Ambiente nella nota prot. n. DPN/5D/2006/8608 del 22 marzo 2006, trasmessa a tutte le amministrazioni interessate.
Si invita pertanto la S.V. nella qualità di Legale Rappresentante della Regione Sardegna a vigilare e ad ottemperare  alle  misure di salvaguardia ed ai divieti sopra detti nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie (Direttive 79/409 e 92/43), provvedendo a darne la dovuta comunicazione anche a tutti i Presidenti delle Province affinché si attivino nell’ambito delle rispettive competenze ai fini della medesima vigilanza: a tal riguardo, per evitare l’avvio di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea, si rende necessario informare preventivamente tutti i cittadini della nuova disciplina entrata in vigore, mediante la diffusione di comunicati ufficiali e la pubblicazione delle planimetrie delle ZPS e dei SIC ricadenti in ambito regionale entro i cui confini sono venute a scattare le nuove norme.

In attesa della individuazione di appropriate “misure di conservazione” e della eventuale elaborazione dei piani di gestione ritenuti necessari, si applica quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003, in merito alla procedura di “valutazione d’incidenza”, così come prevista dall’art. 6 della Direttiva “Habitat”, tenendo in debita considerazione la Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche ed integrazioni. per quanto concerne determinati progetti pubblici e privati ricadenti in tali zone, da sottoporre in tal caso a Valutazione dell’Impatto Ambientale ai sensi della lettera e) del punto 2 dell’Allegato III alla Direttiva 85/337/CEE.
Qualora la S.V. intendesse superare quanto prima il regime di “misure di salvaguardia” di parchi e riserve, per uscire dallo stato di contingenza in cui si è rimasti per troppo tempo (fin dalla deliberazione del 2.12.1996 di cui le pronunce di TAR e Consiglio di Stato non hanno fatto altro che ribadire la cogenza, nonché l’urgenza), dovranno essere ad ogni modo emanate non soltanto “misure di conservazione” per le ZPS (in ottemperanza al combinato disposto dal 2° comma dell’art. 4 e del 1° comma dell’art. 6 del Regolamento di attuazione della Direttiva “Habitat”, emanato con D.P.R. n. 357 dell’8/9/1997) ma anche “misure di salvaguardia” dei SIC (nelle more di diventare ZSC, ai sensi del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 357/1997), che comunque – anche se   approvate con apposita legge regionale – non potranno mai scavalcare il disposto nazionale per il quale SIC e ZPS fanno parte delle aree naturali protette.
Al Comitato Nazionale delle Aree Naturali Protette (istituito ai sensi dell’art. 3 della legge n. 394/1991 e formalmente costituito con D.M. del 21 luglio 1992) è stato infatti conferito a suo tempo il “diritto-potere” di operare l’integrazione suddetta ai sensi del 5° comma dell’art. 2 della stessa legge n. 394/1991 che dispone che il Comitato possa <<operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge>>.
Il 5° comma dell’art. 3 della legge n. 394/1991 dispone che sia il Ministro stesso a provvedere alla attuazione delle deliberazioni adottate ed a riferire sulla loro esecuzione: ne deriva che la deliberazione del Comitato del 2.12.1996 ha la piena valenza giuridica di un atto delegato in questa forma espressamente dalla legge stessa.
Ciò vuol dire anzitutto che ai sensi del combinato disposto dal 3° comma dell’art. 4 e del 1° comma dell’art. 6 del Regolamento di attuazione della Direttiva “Habitat”, emanato con D.P.R. n. 357 dell’8/9/1997, qualora SIC o ZPS <<ricadono all’interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente>>, vale a dire dapprima le “misure di salvaguardia” di parchi e riserve (sia nazionali che regionali o provinciali) e poi le prescrizioni dei relativi piani di assetto, nonché il divieto assoluto di caccia all’interno di parchi e riserve naturali prescritto dalla lettera b) del 1° comma dell’art. 21 della legge n. 157/1992.
Far parte delle aree naturali protette e rispettare quindi il dettato normativo della legge n. 394/1991, anche quando sia i SIC che le ZPS ricadano solo in parte all’interno delle aree naturali protette, significa che i territori ricadenti all’esterno delle aree naturali protette dovranno essere considerati “aree contigue” ad essi, disciplinando l’esercizio della attività venatoria al loro interno ai sensi del 3° comma dell’art. 32 della legge n. 394/1991 <<soltanto nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua>>.  
Sotto tale aspetto le “misure di conservazione” e “di salvaguardia” potranno avere anche gli stessi contenuti del decreto-legge decaduto, ma comunque integrati ed estesi a tutte le attività antropiche che possano essere causa di perturbazione per le specie da tutelare (fra cui le attività edilizie e quelle estrattive), da intendere e far valere pur sempre (anche se soltanto a livello regionale) come normativa “cornice” per tutte le aree contigue che dia comunque valore cogente anche a tutti gli eventuali piani di gestione, dal momento che le rispettive misure di disciplina definitive spettano per legge alle Regioni, ma d’intesa con i soggetti localmente interessati (enti di gestione delle aree naturali protette, Comuni, Province ed organismi degli Ambiti Territoriali di Caccia interessati), garantendo anche la partecipazione del pubblico e delle organizzazioni non governative, come sancito dalla Convenzione di Aarhus e dal Regolamento CE di applicazione n. 1367/2006 del 6.9.2006.   

Qualora invece SIC e ZPS ricadano del tutto all’esterno delle aree naturali protette, per tali siti rimarranno in vigore le “misure di salvaguardia” di parchi e riserve fino a che non verranno approvati gli specifici piani di gestione o lo Stato non avrà aggiornato ed integrato la legge n. 394/1991, adeguandola (al pari della legge n. 157/1992) alle Direttive “Uccelli” ed “Habitat”, a meno che Regioni e Province Autonome provvedano espressamente a perimetrare delle aree contigue alle più vicine aree naturali protette istituite che ricomprendano al loro interno i SIC e le ZPS di questo tipo, dove consentire opportune forme di caccia controllata.          
Solo in tal modo potrà ritenersi pienamente rispettato quanto sancito dal Consiglio di Stato, che nelle ordinanze del 14.2.2006 ha riconosciuto alle Regioni (ed alle Province Autonome) il potere di individuare “misure di conservazione più adeguate” tanto per i SIC quanto per le ZPS, ma che non possono e non debbono essere meno “rigorose” delle disposizioni di salvaguardia prescritte dalla legge n. 394/1991.   

Si invita il Presidente del Consiglio dei Ministri  On. Romano Prodi, che legge per conoscenza, a vigilare  sulla legittimità degli atti che verranno adottati dalla   Regione, accertandone il pieno rispetto sia della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/1991 che delle Direttive “Uccelli” 79/409/CEE e “Habitat” 92/43/CEE, e ad intervenire prontamente in caso di violazione del diritto comunitario provvedendo ad esercitare i poteri di controllo e quindi di eventuale annullamento di tutti quei  provvedimenti regionali che risultassero oggettivamente meno “incisivi” o comunque viziati di legittimità e di incostituzionalità.

Si chiede altresì di conoscere il nome del responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art 5 della legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Con osservanza.

Il Presidente
Guido Pollice            
                                                                   













                 Roma, 17 Ottobre 2006