(Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione da Andrea Giudiceandrea).
"Vi scrivo per portare alla vostra attenzione le disposizioni contenute nella Legge Regionale sulla Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi che istituisce il "Parco dei tratturi della Puglia".

Vi scrivo per portare alla vostra attenzione le disposizioni contenute nella Legge Regionale 23 dicembre 2003 n. 29, "Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di tratturi
" che istituisce il "Parco dei tratturi della Puglia", in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca", e obbliga i Comuni nel cui territorio ricadono tratturi e loro diramazioni a redigere il "Piano comunale tratturi" entro il 31 dicembre 2006.



La normativa regionale prevede che tali piani comunali debbano essere redatti con il compito "di individuare e perimetrare i tronchi armentizi che
conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alla possibilità di fruizione turistico - culturale
"; i tronchi armentizi "idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria"; infine, quelli "che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".

Approvati i piani, tramite convocazione di una Conferenza dei servizi e con i "vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio", la Regione Puglia potrà sdemanializzare e alienare le aree tratturali ascritte alle ultime due categorie (definite "prive di interesse archeologico") vendendole agli Enti locali e ai soggetti privati utilizzatori. I tronchi tratturali "di interesse archeologico", individuati nella prima categoria, dovrebbero invece essere "sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione", sebbene la stessa normativa preveda la possibilità di derogare a tale tutela per la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse e di "regolarizzare", rispettando alcune condizioni, le costruzioni edificate abusivamente anche su tali aree tratturali.

Da notare, in ultimo, che questa legge regionale è stata oggetto di impugnazione per conflitto di competenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (Ricorso n. 38 del 5 marzo 2004) dinanzi alla Corte Costituzionale. Interessante il commento di Gabriella De Giorgi Cezzi [pubblicato in Aedon n. 1, 2006 -] alla sentenza [n. 388 del 11 ottobre 2005] di rigetto del ricorso.

Risulta evidente quindi, a mio parere, l'importanza di intervenire al più presto nei processi decisionali dei Comuni, della Regione e delle Soprintendenze, al fine di evitare possibili abusi e rendere effettiva la tutela dei tratturi.

Andrea Giudiceandrea